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Roma, 25 luglio 2016

 

Circolare n. 126/2016

 

Oggetto: Unione Europea – Nozione di aiuto di Stato – Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01.

 

Con la Comunicazione indicata in oggetto la Commissione Europea ha fornito un quadro generale per la definizione degli aiuti di Stato considerati illegittimi in base all’articolo 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ossia quelli che falsano la concorrenza.

 

La Comunicazione si è basata sia sulle pronunce della Corte di Giustizia e del Tribunale europei, sia su propri orientamenti e interpretazioni. Sono stati analizzati dettagliatamente tutti gli aspetti concernenti l’aiuto, anche al fine di evidenziare i casi di aiuto indiretto in cui, pur non concretizzandosi un finanziamento pubblico, si verificano vantaggi economici rispetto alle normali condizioni di mercato.

 

La Comunicazione analizza anche alcune concrete tipologie di aiuti di Stato, in particolare in materia fiscale e di infrastrutture.

 

Riguardo alle misure fiscali, fermo restando che gli Stati sono liberi di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata, devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto europeo sugli aiuti di Stato. Sono stati presi in considerazione in particolare i regimi fiscali di favore delle società cooperative e degli organismi d’investimento collettivo, l’istituto del ruling (che consente di stabilire in via preventiva l’applicazione di un regime fiscale generale ad un caso particolare), le transazioni fiscali per chiudere le controversie fiscali, le norme sull’ammortamento, i regimi fiscali forfettari, le norme antiabuso e le accise. Riguardo a queste ultime è stato ribadito che una riduzione dell’aliquota può conferire un vantaggio selettivo alle imprese che usano il prodotto come fattore produttivo o a quelle che lo vendono sul mercato.

 

Relativamente alle infrastrutture è stato specificato che occorre distinguere tra promotore e/o primo proprietario, gestore e utilizzatore delle stesse. Il finanziamento pubblico per la costruzione di infrastrutture configura sempre un aiuto di Stato quando la gestione dell’infrastruttura è qualificata come un’attività commerciale. Solo il finanziamento di infrastrutture che non sono sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

 

In particolare la Commissione ha specificato che le infrastrutture aeroportuali e portuali sono soggette alle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie in linea di principio se restano a disposizione dei potenziali utenti a condizioni identiche e non discriminatorie, il loro finanziamento pubblico non incide sugli scambi tra gli Stati membri e non falsa la concorrenza e dunque non rientra nella definizione di aiuto. Peraltro non si deve verificare una sovvenzione trasversale o indiretta di altre attività, compresa quella di gestione dell’infrastruttura. A tal fine il proprietario dell’infrastruttura non deve esercitare altre attività economiche o se le esercita deve applicare contabilità separate e dimostrare che il finanziamento pubblico non vada a beneficio delle altre attività. L’assenza di aiuti indiretti può essere garantita ad esempio organizzando una gara per l’esercizio della gestione.

 

Le strade messe gratuitamente a disposizione del pubblico sono infrastrutture generali non soggette alle norme sugli aiuti di Stato. Se le strade sono soggette a pedaggio, affinché i finanziamenti pubblici per la loro costruzione non configurino aiuti di Stato in capo al proprietario occorre che il proprietario stesso non eserciti anche l’attività di gestione e non si verifichino sovvenzioni indirette.

 

I gestori di una infrastruttura che è stata sovvenzionata ricevono un aiuto se l’uso dell’infrastruttura conferisce loro un beneficio economico che non otterrebbero alle normali condizioni di mercato. A loro volta gli utenti finali possono ricevere un vantaggio economico se la messa a disposizione della infrastruttura è a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che altri operatori per analoghe infrastrutture offrirebbero sul mercato.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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