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Roma, 25
luglio 2016
Circolare n. 126/2016
Oggetto: Unione Europea – Nozione di aiuto di
Stato – Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01.
Con la
Comunicazione indicata in oggetto la Commissione Europea ha fornito un quadro
generale per la definizione degli aiuti di Stato considerati illegittimi in
base all’articolo 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea, ossia quelli che falsano la concorrenza.
La
Comunicazione si è basata sia sulle pronunce della Corte di Giustizia e del
Tribunale europei, sia su propri orientamenti e interpretazioni. Sono stati
analizzati dettagliatamente tutti gli aspetti concernenti l’aiuto, anche al fine
di evidenziare i casi di aiuto indiretto in cui, pur non concretizzandosi un
finanziamento pubblico, si verificano vantaggi economici rispetto alle normali
condizioni di mercato.
La
Comunicazione analizza anche alcune concrete tipologie di aiuti di Stato, in
particolare in materia fiscale e di infrastrutture.
Riguardo
alle misure fiscali, fermo restando che gli Stati sono liberi di scegliere la
politica economica che ritengono più appropriata, devono esercitare tale
competenza nel rispetto del diritto europeo sugli aiuti di Stato. Sono stati
presi in considerazione in particolare i regimi fiscali di favore delle società
cooperative e degli organismi d’investimento collettivo, l’istituto del ruling (che consente di stabilire in via
preventiva l’applicazione di un regime fiscale generale ad un caso
particolare), le transazioni fiscali per chiudere le controversie fiscali, le
norme sull’ammortamento, i regimi fiscali forfettari, le norme antiabuso e le
accise. Riguardo a queste ultime è stato ribadito che una riduzione
dell’aliquota può conferire un vantaggio selettivo alle imprese che usano il
prodotto come fattore produttivo o a quelle che lo vendono sul mercato.
Relativamente
alle infrastrutture è stato specificato che occorre distinguere tra promotore e/o
primo proprietario, gestore e utilizzatore delle stesse. Il finanziamento
pubblico per la costruzione di infrastrutture configura sempre un aiuto di
Stato quando la gestione dell’infrastruttura è qualificata come un’attività
commerciale. Solo il finanziamento di infrastrutture che non sono sfruttate a
fini commerciali è in linea di principio escluso dall’applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato.
In
particolare la Commissione ha specificato che le infrastrutture aeroportuali e
portuali sono soggette alle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le
infrastrutture ferroviarie in linea di principio se restano a disposizione dei
potenziali utenti a condizioni identiche e non discriminatorie, il loro
finanziamento pubblico non incide sugli scambi tra gli Stati membri e non falsa
la concorrenza e dunque non rientra nella definizione di aiuto. Peraltro non si
deve verificare una sovvenzione trasversale o indiretta di altre attività,
compresa quella di gestione dell’infrastruttura. A tal fine il proprietario
dell’infrastruttura non deve esercitare altre attività economiche o se le
esercita deve applicare contabilità separate e dimostrare che il finanziamento
pubblico non vada a beneficio delle altre attività. L’assenza di aiuti
indiretti può essere garantita ad esempio organizzando una gara per l’esercizio
della gestione.
Le strade
messe gratuitamente a disposizione del pubblico sono infrastrutture generali
non soggette alle norme sugli aiuti di Stato. Se le strade sono soggette a
pedaggio, affinché i finanziamenti pubblici per la loro costruzione non configurino
aiuti di Stato in capo al proprietario occorre che il proprietario stesso non
eserciti anche l’attività di gestione e non si verifichino sovvenzioni
indirette.
I
gestori di una infrastruttura che è stata sovvenzionata ricevono un aiuto se
l’uso dell’infrastruttura conferisce loro un beneficio economico che non
otterrebbero alle normali condizioni di mercato. A loro volta gli utenti finali
possono ricevere un vantaggio economico se la messa a disposizione della
infrastruttura è a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che altri
operatori per analoghe infrastrutture offrirebbero sul mercato.
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
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